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ALIMENTARI – IGIENE E SICUREZZA - DIRETTIVE EUROPEE - DIA SANITARIA





LA SICUREZZA ALIMENTARE

1. Premessa

Il primo atto normativo che ha ridisegnato l’intero quadro giuridico comunitario è il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il quale ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e ha istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissato le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Dal 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore su tutto il territorio comunitario le prime norme del cosiddetto “pacchetto igiene” costituite dai Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e dalla Direttiva n. 2002/99.

Dal 1° gennaio 2006 risultano, quindi, superate le normative comunitarie in materia di autocontrollo, basate sulla Direttiva n. 93/43/CEE, abrogata dalla Direttiva n. 41/2004.
Con tali Regolamenti l’Unione europea ha identificato e nettamente separato le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare, attribuendo agli operatori del settore alimentare la responsabilità di dare piena attuazione alle prescrizioni in essi contenute e alle autorità competenti il compito di verificare il rispetto di tali norme.

In data 9 febbraio 2006, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con gli Accordi di repertorio n. 2470 e 2477, ha approvato le linee applicative dei regolamenti dell’Unione europea n. 852/2004 e 853/2004.
Tali accordi dovranno successivamente essere recepiti dalle singole Regioni.

Di fatto e dei nulla-osta sanitari previsti dalla legge n. 283/1962 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. n. 327/198.
Ora, coloro che intendono aprire una nuova attività nel settore alimentare o modificare quella già esistente devono dare una comunicazione all'Azienda Sanitaria competente sotto forma di Dichiarazione di inizio attività (DIA), che varia di modello a seconda della tipologia.

Si ribadisce che la DIA sostituisce le varie autorizzazioni o nulla-osta di carattere sanitario, ma non quelle di tipo amministrativo (per es. le licenze commerciali), per le quali ci si dovrà rivolgere al Comune competente.


2. Ambito di applicazione

Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria.
Esso si applica inoltre al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento.
A tale propostosi riportano le seguenti definizioni:
- “Produzione primaria”: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la maccelazione e compresa la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. CE n. 178/2003, art. 3, punto 17);
- “Prodotto primario”: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca (Reg. CE n. 178/2002, art. 2, comma 2, lett. b).

Il Regolamento n. 852/2004 esclude dal campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale.

Si riporta una scheda di sintesi di tutto l'impianto normativo in materia di sicurezza alimentare:
. Pacchetto Igiene. Quadro normativo.


3. Pacchetto igiene - Emanate le nuove linee guida

Dopo un lungo periodo di gestazione sono state finalmente pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010, le nuove «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari». Si tratta dell’accordo firmato il 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, che dà attuazione del cosiddetto pacchetto igiene in attuazione dei regolamenti comunitari.
Il testo dell'accordo viene riportato nei Riferimenti normativi.

La presente linea-guida, predisposta in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, ha l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all'applicazione del Reg. CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, nonchè di precisare alcune parti del Regolamento che danno facoltà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.
Spetta alle ASL, attraverso i servizi medici e veterinari, condurre la verifica dell'applicazione del Regolamento CE sulla base delle indicazioni fornite dalla presente linee-guida o di specifiche e più puntuali precisazioni del Ministero della Salute, delel regioni e delle Province Autonome.

Ambiti particolari di semplificazione

Rientrano nell’ambito di applicazione di tale normativa anche le rivendite di generi di monopolio che effettuano la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Pertanto il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne derivano.
Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, nell'accordo si ritiene necessario che le tabaccherie e e le altre attività non ancora registrate ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (tra cui: gli esercizi annessi ai distributori di carburanti, cinema, teatri, ecc.), che effettuano la dstribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni operative gestionali ed igienico sanitarie:
1) obbligo di registrazione secondo le modalità definite da ciascuna Regione o Provincia Autonoma in base alle indicazioni delle presenti linee-guida;
2) conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base;
3) mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimenati per un periodo sufficientemente adeguato, predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.

Per quanto riguarda i distributori automatici è necessario prevedere la sola registrazione a mezzo comunicazione di inizio attività (DIA) effettuata da parte dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici alla ASL dove l'impresa stessa ha sede legale o stabilimento con allegato l'elenco delle postazioni (compreso di indirizzo) dove i distributori sono collocati.
Nei casi di installazione di distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, i quali seguono una normativa specifica) in Comuni diversi da quello in cui l'impresa ha il proprio stabilimento, anche nei casi di successive variazioni, questa non dovrà effettuare una DIA, ma una semplice comunicazione con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni dove i distributori automatici sono installati.


4. Lo strano destino della legge n. 283 del 1962 sulla tutela degli alimenti

4.1. Si deve ritenere abrogata?

Con l’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 è stata per la prima volta formulata una “norma-ghigliottina” che dispone l’abrogazione dell’intero corpo di leggi anteriori al 1970, ritenute obsolete o non più necessarie.
L'opera di semplificazione del quadro normativo italiano è poi proseguita con il D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, che ha abrogato tutte le disposizioni legislative varate tra il 17 marzo 1861 ed il 31 dicembre 1969 ad eccezione di quelle indispensabili al nostro ordinamento.
Il risultato della ricognizione figura oggi nella Tabella - Allegato 1 al D. Lgs. n. 179/2009, contenente l'elenco degli atti normativi statali da considerarsi in vigore, in quanto ritenuti indispensabili, pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970.
Successivamente, con due decreti legislativi del 13 dicembre 2010, nn. 212 e 213, sono state, rispettivamente, abrogati definitivamente i provvedimenti normativi emanati in un arco temporale che va dal 21 aprile 1861 al 22 dicembre 1969 e apportate correzioni alla Tabella allegata al D. Lgs. n. 179/2009, con il ripescaggio di altri provvedimenti normativi ritenuti ancora in vigore.
Purtroppo la legge n. 283 del 1962 non figura all’interno degli allegati al D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, al D. Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ed al D. Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, per cui legittima risultava la tesi che riteneva la abrogazione anche della legge sulla tutela degli alimenti.
Non si sa se si tratta di dimenticanza, di errore o di precisa scelta abrogativa.
Singolare poi che sia rimasto in vigore il relativo regolamento, approvato con il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

La vicenda "singolare" di questa legge è stata seguita anche da Piero Nuciari, nel suo blog.

. Se vuoi accedere alla pagina, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della semplificazione dell'apparato legislativo, clicca QUI.


4.2. La legge 283/1962 non è stata mai cancellata

Secondo quanto sostenuto da Luigi Chiarello (ItaliaOggi del 18 gennaio 2011), la legge n. 283/1962 non è stata cancellata. Tantomeno gli illeciti. Resta in vigore la legge 283/1962, che punisce l'adulterazione degli alimenti attraverso una serie di fattispecie penali, tra cui il reato di cattiva conservazione.
Al contrario di quanto riportato da alcune testate nazionali - sostiene Chiarello - la «ghigliottina» del ministro alla semplificazione normativa, Roberto Calderoli, non ha cancellato né la legge, né le fattispecie di reato. Per il semplice fatto che, una simile abrogazione non è nella disponibilità del taglialeggi. Cioè non rientra nei confini della delega prevista dalla legge 246/2005.
Questo perché, un intero comma di quella legge salva dalla mannaia di Calderoli i testi unici, i codici e tutte le disposizioni che abbiano, in qualche modo a che fare con essi. Meglio: la lettera a) del comma 17, dell'articolo 14, della legge n. 246/2005 recita che rimangono in vigore, tra le altre, «le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico».
La legge n. 283/1962 nell'epigrafe reca testualmente «modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».
Dunque, questa legge non poteva essere abrogata e pertanto non doveva neanche essere citata nei decreti salva-leggi (e in particolare nel D. Lgs. n. 179/2009).

. Se vuoi scaricare l'articolo, clicca QUI.


4.3. Il Ministero per la semplificazione normativa e la Corte di Cassazione si pronunciano sulla vigenza della legge n. 283/1962

La Corte di Cassazione interviene sulla operatività o meno della legge a tutela degli alimenti dopo le abrogazioni previste dalla semplificazione normativa.
La Corte di Cassazione è stata chiamata, nella udienza del 19 gennaio 2011, a trattare un ricorso nel quale l’imputato era stato condannato per violazione dell’art. 5 della legge n. 283/1962, e nel quale la difesa sosteneva la avvenuta abrogazione delle disposizioni sanzionatorie a tutela degli alimenti.
Evidente l’interesse per tale pronuncia in quanto si tratta della prima decisione della Corte di Cassazione successiva al 16 dicembre 2010, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179; Decreti legislativi del 13 dicembre 2010, nn. 212 e 213).
La Corte, accogliendo le conclusioni del Procuratore Generale, ha disatteso la tesi della intervenuta abrogazione della legge 283 del 1962, con una motivazione che deve ritenersi dettata dalla natura della disposizione in questione, che risulta denominata come “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

La possibilità di ritenere tale norma ricompressa fra le esclusioni all’abrogazione la si desume dalla disposizione dettata dall'art. 14, comma 17, lett. a), della legge n. 246/2005, che stabilisce testualmente: “Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico".

Peraltro, ricorda la Cassazione, lo stesso Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione normativa, con Nota del 13 gennaio 2011, Prot. n. MSN 000058 P - fornita in risposta a richiesta di chiarimenti proveniente dalla Procura della Repubblica di Napoli - aveva espressamente confermato l’attuale vigenza del testo normativo rappresentato dalla Legge n. 283 del 1962.

. Se vuoi scaricare il testo del Comunicato della Corte di Cassazione del 19 gennaio 2011, clicca QUI.



LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' - DIA

Scompare la vecchia autorizzazione sanitaria

Secondo quanto stabiliva l'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica delle sostanze alimentari e degli alimenti), l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, era subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Dovevano essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria:
• coloro che intendevano aprire:
1) un laboratorio destinato alla produzione di alimenti e bevande;
2) un deposito all’ingrosso di alimenti e bevande;
3) un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, birrerie, tavole calde, pizzerie, mense, ecc.);
4) circoli, centri sociali,sale da ballo che effettuano preparazione e somministrazione di sostanze alimentari;
5) i laboratori artigianali per la produzione e vendita per asporto di pizza, prodotti di gastronomia, gelati, ecc.
• i proprietari di automezzi per il trasporto di:
1) cisterne ed altri contenitori per il trasporto di sostanze sfuse a mezzo di veicoli (latte,vino,olii ecc.);
2) veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati;
• gli spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata.

Soggetto titolare al rilascio dell'autorizzazione sanitaria e del parere d'idoneità igienico-sanitaria era la A.S.L., in particolare il Dipartimento di prevenzione - Servizio di igiene e sanità pubblica.

Con il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 (in vigore dal 24 novembre 2007) viene data attuazione alla direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
L'articolo 3 del decreto in questione procede ad una serie di abrogazioni di norme di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla citata direttiva.
Tra le tante abrogazioni segnaliamo quella relativa all'art. 2 della legge n. 283/1962. Tale abrogazione segna la fine della vecchia autorizzazione sanitaria.

Dal 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore su tutto il territorio comunitario le norme del cosiddetto “pacchetto igiene” costituite dai Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e dalla Direttiva n. 2002/99.

Ai fini dell'applicazione di questi citati regolamenti comunitari, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, del D. Lgs. n. 193/2007, le Autorità competenti sono:
- il Ministero della salute,
- le regioni,
- le province autonome di Trento e di Bolzano e
- le Aziende unità sanitarie locali
, nell'ambito delle rispettive competenze.

All'art. 6 vengono fissate pesanti sanzioni per coloro che non rispettano le disposizioni dettate dai citati regolamenti CE.


Registrazione – Dichiarazione di inizio attività (DIA)

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento n. 853/2004.
Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare all’autorità competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento (unità di impresa alimentare) posto sotto il suo controllo.
Il Regolamento n. 852/2004 stabilisce inoltre che la registrazione non necessita dell’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dei servizi delle Zone Territoriali delle ASUR competenti.
In considerazione delle procedure attualmente vigenti in materia di procedimenti amministrativi stabiliti dalla legge n. 241/1990, ai fini della registrazione delle attività alimentari, viene individuata quale procedura da applicarsi quella della denuncia di inizio attività (DIA).
L’autorizzazione igienico-sanitaria verrà gradualmente sostituita con una denuncia di inizio attività semplice o differita, a seconda dell’attività che si intende esercitare.


Tipologia e modulistica

A. DIA semplice: da autilizzare per la comunicazione di attività precedentemente non soggette ad autorizzazione e i produttori primari (es.: agricoltori).

Dopo la presentazione della DIA semplice l'impresa può dare immediatamente inizio all'attività.

B. DIA differita: da utilizzare per le attività in precedenza soggette ad autorizzazione sanitaria.

Le attività già in possesso di autorizzazione o di nulla osta sanitario o di un a registrazione ai sensi delle normative precedenti, non dovranno inoltrare alcuna richiesta di registrazione.


In sintesi:
A. Occorre presentare la DIA Semplice nei seguenti casi:
- aggiornamento per variazione di ragione sociale, compagine sociale,
- modifiche ed adeguamenti nell'attività svolta senza modifiche sostanziali,
- subingresso,
- feste temporanee per una durata inferiore o uguale a 3 giorni e senza atrezzature per la produzione pasti,
- produzione primaria,
- commercio al minuto,
- trasporto alimentari per prodotti alimentari confezionati.

B. Occorre presentare la DIA Differita nei seguenti casi:
- commercio all'ingrosso di alimenti,
- commercio al dettaglio di carni fresche (macellerie),
- vendita diretta di latte crudo da parte di aziende agricole,
- trasformazione, lavorazione, confezionamento (laboratori artigianali e industriali),
- ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, agriturismo, mense - feste temporanee di durata superiore ai 3 giorni (nel caso in cui venga effettuata ristorazione completa, la DIA differita va presentata anche per manifestazioni di durata inferiore ai 3 giorni),
- commercio con strutture mobili su aree pubbliche,
- trasporti alimentari per alimenti sfusi (carne, prodotti del pesce e surgelati),
- adeguamenti per sostanziali modifiche strutturali e/o di tipologia produttiva.

In caso di DIA differita l'operatore non può iniziare l' attività prima di 30 giorni dalla data di presentazione della DIA stessa.


CASISTICA - QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. RISTORAZIONE - Condizioni dell'utilizzo di additivi

Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari effettuate, nonché sull’eventuale presenza di allergeni.
Tali informazioni devono essere rese immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorità sanitaria.
E' quanto prevede l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2010, che detta "Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione".
L'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2010 ed è entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
Il testo dell'ordinanza viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il provvedimento disciplina l’utilizzo degli additivi e delle sostanze gassose nella ristorazione; nasce in seguito alle verifiche condotte da parte dei NAS (nuclei anti sofisticazione) su tutto il territorio nazionale in merito all’utilizzo, da parte di alcuni ristoratori, di miscele di additivi.
Obiettivo, garantire la sicurezza degli alimenti utilizzati nel settore.
“Gli operatori del settore della ristorazione” afferma il sottosegretario alla Salute Martini in una nota “dovranno controllare le caratteristiche delle sostanze e degli ingredienti impiegati nella preparazione dei pasti informando adeguatamente il consumatore, in particolar modo per quanto riguarda la possibile presenza di allergeni”.

In base all’ordinanza, valida fino al 31 dicembre 2010, a chi opera nel settore della ristorazione è vietato:
• detenere e impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione;
• detenere e impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari per i quali non sono previste dosi massime, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impiego di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito dosi massime, è assoggettato al rispetto della normativa (Reg. CE n. 852/2004) nonché all'obbligo di informazione del consumatore.
(Fonte: Ministero della Salute)

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

L’esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, di somministrazione e deposito all’ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio dell’ autorizzazione è condizionato dall’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, impiantistici e funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

- Si riporta il testo di una:
. Guida alla procedura per la richiesta dell'autorizzazione sanitaria (sostanze alimentari).


RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE EUROPEA

. Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

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Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

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Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.

.
Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

.
Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

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Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

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Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

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Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

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Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

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REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari

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REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

. DIRETTIVA 2011/3/UE della Commissione del 17 gennaio 2011 recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare.



LEGISLAZIONE NAZIONALE

. Legge 30 aprile 1962, n. 283: Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

. D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155: Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.

. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Accordo del 9 febbraio 2006, Prot. 2470, concernente "Linee guida applicative al Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Accordo del 9 febbraio 2006, Prot. 2477, concernente "Linee guida applicative al Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale.

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D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190: Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

. Ministero della Salute - Nota del 24 maggio 2006, Prot. 20151/P: Indicazioni relative a taluni aspetti dei nuovi regolamenti sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento al regolamento (CE) 882/2004.

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D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

. D.m. 18 settembre 2009: Istituzione della Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

. Ministero della Salute - Ordinanza del 29 gennaio 2010: Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione.

. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Accordo del 29 aprile 2010, Prot. 59/CSR: Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari».
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Accordo del 29 aprile 2010, Prot. 59/CSR - ALLEGATI.


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REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali.

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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

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DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.


LEGISLAZIONE REGIONALE

REGIONE MARCHE

La Giunta della Regione Marche con due distinte delibere ha recepito gli Accordi tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome del 9 febbraio 2006 relativi alle linee guida applicative dei Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004 (n. 339 del 27 marzo 2006) e ha dettato le modalità applicative e approvato la necessaria modulistica (n. 741 del 27 giugno 2006).

La delibera n. 741 ha anche stabilito le tariffe da versare alla tesoreria ASUR per la registrazione dell’attività:
- 50,00 euro (IVA compresa) per la DIA semplice;
- 100,00 euro (IVA compresa) per la DIA differita.

Il passaggio dal vecchio sistema autorizzativo alla registrazione tramite DIA dovrà completarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 741 (gennaio 2007).
Entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere effettuate le registrazioni di tutte le attività esistenti.

Si riporta il testo di entrambe le delibere di Giunta:
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REGIONE MARCHE – Delibera Giunta Regionale n. 339 del 27 marzo 2006: Recepimento degli accordi, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 281/1997, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome del 9 febbraio 2006 relativi alle linee guida applicative dei regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

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REGIONE MARCHE – Delibera Giunta Regionale n. 741 del 27 giugno 2006: Registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004 e della DGR n. 339/2006: modalità applicative e approvazione modulistica.


DIA SANITARIA - NORMATIVA REGIONALE - TABELLA

Si riporta una tabella riepilogativa della normativa regionale in materia di DIA sanitaria:
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DIA SANITARIA - NORMATIVA REGIONALE - Tabella riepilogativa.



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Pubblicato su: 2006-08-02 (19402 letture)

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